• Caso standard: 3 anni di residenza fiscale estera
• Rientro con lo stesso gruppo ma datore diverso: 6 anni
• Rientro con lo stesso identico datore presso cui lavoravi in Italia prima dell'espatrio: 7 anni
• La regola scatta anche se al rientro apri partita IVA e il tuo ex datore estero è tra i committenti (Risposta AdE n. 22/2025)
• Il "gruppo" si valuta secondo il controllo ex art. 2359 c.c.
Perché esiste questa regola
Il legislatore del 2023 ha voluto chiudere la porta al cosiddetto "distacco mascherato": il trasferimento all'estero organizzato ad arte — magari presso una consociata — per poi rientrare qualche anno dopo con lo sconto fiscale. La contromisura è un requisito di residenza estera rafforzato per chi rientra nell'orbita del proprio vecchio datore di lavoro.
| Scenario di rientro | Anni minimi all'estero |
|---|---|
| Nuovo datore, non collegato al precedente | 3 anni |
| Stesso gruppo del datore per cui lavoravi | 6 anni |
| Stesso identico datore presso cui eri impiegato in Italia prima dell'espatrio | 7 anni |
Cosa significa "stesso gruppo"
Il perimetro non è lasciato all'intuizione: la norma richiama il concetto di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile — controllo diretto o indiretto, oppure comune controllo da parte di un altro soggetto. La verifica va fatta sugli assetti societari concreti: due società con lo stesso brand ma senza rapporto di controllo non sono "gruppo"; due società apparentemente estranee ma controllate dalla stessa holding sì.
Il caso che sorprende: la partita IVA col vecchio datore
La casistica più insidiosa emersa dalla prassi riguarda chi rientra in Italia da lavoratore autonomo con il proprio ex datore estero tra i committenti. Con la Risposta n. 22/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in questo scenario scatta il requisito rafforzato di 6 anni — e la Risposta n. 53/2025 ha rincarato: conta la continuità sostanziale dell'attività, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto (dipendente, autonomo, professionale). Cambiare "etichetta" al rapporto non azzera il collegamento.
È la fattispecie più contestata in assoluto. Se il tuo rientro tocca in qualsiasi modo il tuo vecchio datore o il suo gruppo — come dipendente, consulente o committente — la verifica preventiva non è prudenza in eccesso: è la differenza tra un beneficio quinquennale e un recupero d'imposta con sanzioni.
I casi che invece non fanno scattare la regola
La prassi ha anche delimitato il perimetro in senso favorevole. La Risposta n. 142/2025 ha chiarito che un rapporto giuridicamente sospeso con il datore italiano (senza retribuzione né prestazioni effettive, e senza legami di gruppo col datore estero) non impedisce di applicare la soglia ordinaria di 3 anni. E la Risposta n. 12/2026 ha confermato che il pregresso da lavoratore frontaliero non preclude il regime — fermi restando i 6/7 anni se il rientro avviene con lo stesso datore.
Il conteggio esatto dei tuoi anni all'estero dipende dal caso: trovi il quadro generale nella guida al Rientro dei Cervelli, e con il calcolatore puoi stimare cosa vale la posta in gioco. Se lavorerai da remoto per il tuo datore estero, leggi anche l'articolo sullo smart working: i due temi spesso si intrecciano.
Rientri nell'orbita del tuo vecchio datore?
Dipendente, consulente o partita IVA col vecchio gruppo: verifichiamo insieme se il tuo caso richiede 3, 6 o 7 anni — prima di firmare qualsiasi contratto.
Fonti
- Agenzia delle Entrate — Scheda "Lavoratori impatriati – nuovo regime"
- Risposte a interpello nn. 22/2025, 41/2025, 53/2025, 142/2025 e 12/2026
- Art. 5, comma 2, D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 e art. 2359 c.c.