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Blog · Regime Impatriati

Stesso datore di lavoro: quando servono 6 o 7 anni all'estero

La regola anti-elusiva più severa del regime — e quella che fa saltare più pratiche. Ecco come funziona e i casi chiariti dall'Agenzia delle Entrate.

📋 In sintesi

• Caso standard: 3 anni di residenza fiscale estera
• Rientro con lo stesso gruppo ma datore diverso: 6 anni
• Rientro con lo stesso identico datore presso cui lavoravi in Italia prima dell'espatrio: 7 anni
• La regola scatta anche se al rientro apri partita IVA e il tuo ex datore estero è tra i committenti (Risposta AdE n. 22/2025)
• Il "gruppo" si valuta secondo il controllo ex art. 2359 c.c.

Perché esiste questa regola

Il legislatore del 2023 ha voluto chiudere la porta al cosiddetto "distacco mascherato": il trasferimento all'estero organizzato ad arte — magari presso una consociata — per poi rientrare qualche anno dopo con lo sconto fiscale. La contromisura è un requisito di residenza estera rafforzato per chi rientra nell'orbita del proprio vecchio datore di lavoro.

Scenario di rientroAnni minimi all'estero
Nuovo datore, non collegato al precedente3 anni
Stesso gruppo del datore per cui lavoravi6 anni
Stesso identico datore presso cui eri impiegato in Italia prima dell'espatrio7 anni

Cosa significa "stesso gruppo"

Il perimetro non è lasciato all'intuizione: la norma richiama il concetto di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile — controllo diretto o indiretto, oppure comune controllo da parte di un altro soggetto. La verifica va fatta sugli assetti societari concreti: due società con lo stesso brand ma senza rapporto di controllo non sono "gruppo"; due società apparentemente estranee ma controllate dalla stessa holding sì.

Il caso che sorprende: la partita IVA col vecchio datore

La casistica più insidiosa emersa dalla prassi riguarda chi rientra in Italia da lavoratore autonomo con il proprio ex datore estero tra i committenti. Con la Risposta n. 22/2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in questo scenario scatta il requisito rafforzato di 6 anni — e la Risposta n. 53/2025 ha rincarato: conta la continuità sostanziale dell'attività, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto (dipendente, autonomo, professionale). Cambiare "etichetta" al rapporto non azzera il collegamento.

⚠️

È la fattispecie più contestata in assoluto. Se il tuo rientro tocca in qualsiasi modo il tuo vecchio datore o il suo gruppo — come dipendente, consulente o committente — la verifica preventiva non è prudenza in eccesso: è la differenza tra un beneficio quinquennale e un recupero d'imposta con sanzioni.

I casi che invece non fanno scattare la regola

La prassi ha anche delimitato il perimetro in senso favorevole. La Risposta n. 142/2025 ha chiarito che un rapporto giuridicamente sospeso con il datore italiano (senza retribuzione né prestazioni effettive, e senza legami di gruppo col datore estero) non impedisce di applicare la soglia ordinaria di 3 anni. E la Risposta n. 12/2026 ha confermato che il pregresso da lavoratore frontaliero non preclude il regime — fermi restando i 6/7 anni se il rientro avviene con lo stesso datore.

Il conteggio esatto dei tuoi anni all'estero dipende dal caso: trovi il quadro generale nella guida al Rientro dei Cervelli, e con il calcolatore puoi stimare cosa vale la posta in gioco. Se lavorerai da remoto per il tuo datore estero, leggi anche l'articolo sullo smart working: i due temi spesso si intrecciano.

Rientri nell'orbita del tuo vecchio datore?

Dipendente, consulente o partita IVA col vecchio gruppo: verifichiamo insieme se il tuo caso richiede 3, 6 o 7 anni — prima di firmare qualsiasi contratto.

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Fonti

Avv. Marco Mesina

di Avv. Marco Mesina
Avvocato tributarista, Ordine di Milano. Specializzato in fiscalità internazionale e regimi per chi rientra in Italia. Scopri la consulenza →