• Sì, puoi applicare il Regime Impatriati lavorando in smart working per un datore estero
• Condizione chiave: l'attività va svolta dal territorio italiano per più di 183 giorni l'anno
• Conta da dove lavori, non dove ha sede l'azienda (Risposta AdE n. 2/2026)
• Se il datore estero non opera come sostituto d'imposta, l'agevolazione si recupera in dichiarazione dei redditi
• La documentazione del luogo di lavoro è la tua assicurazione in caso di controllo
Il caso: rientro in Italia, lavoro all'estero
È lo scenario più frequente tra chi ci contatta: anni di carriera a Londra, Berlino o Amsterdam, l'azienda concede il full remote, e nasce l'idea — rientrare in Italia mantenendo il contratto estero. La domanda che segue è sempre la stessa: posso applicare il Regime Impatriati anche se il mio datore di lavoro non è italiano?
La risposta è sì, e oggi poggia su basi solide. Ma le condizioni vanno capite bene, perché è proprio su questa casistica che l'Agenzia delle Entrate ha concentrato i controlli degli ultimi anni.
La regola: conta il luogo della prestazione, non la sede del datore
L'art. 5 del D.lgs. 209/2023 richiede che l'attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano — in pratica, più di 183 giorni l'anno. La norma non richiede in alcun modo che il datore di lavoro sia italiano o abbia una struttura in Italia.
Con la Risposta a interpello n. 2/2026, l'Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio nel caso di un lavoratore rientrato in Italia con contratto a tempo indeterminato per una società estera e possibilità di lavoro da remoto: il criterio di collegamento è la territorialità della prestazione. Se lavori dalla tua abitazione in Italia per oltre metà dell'anno, il requisito è soddisfatto — indipendentemente da dove abbia sede l'azienda. Nello stesso senso si era già espresso l'interpello n. 82/2026 sulla continuità del rapporto di lavoro con il datore estero, e la linea è coerente con i chiarimenti resi già sotto il vecchio regime (Risposta n. 596/2021 e Circolare n. 33/E del 2020).
Il nodo pratico: chi applica lo sconto in busta paga?
Con un datore italiano, il regime si attiva con una comunicazione scritta e lo sconto arriva direttamente in busta paga: il datore, come sostituto d'imposta, calcola le ritenute solo sulla quota imponibile ridotta.
Con un datore estero senza stabile organizzazione in Italia, questo meccanismo non esiste: nessuno applica ritenute italiane. La conseguenza operativa, confermata dalla stessa Risposta n. 2/2026, è che l'agevolazione si fa valere autonomamente in dichiarazione dei redditi: dichiari il reddito estero indicando la quota imponibile ridotta al 50% (o al 40% con figli minorenni). Attenzione al flusso di cassa: durante l'anno percepisci lo stipendio lordo secondo le regole del Paese del datore, e il beneficio si concretizza in sede dichiarativa — un aspetto da pianificare, anche rispetto a eventuali ritenute estere e ai crediti d'imposta.
Il fascicolo documentale è tutto. In caso di controllo dovrai dimostrare di aver lavorato dall'Italia per più di 183 giorni: contratto con clausola di remote working, registri presenze o timesheet, biglietti aerei, utenze, badge di coworking. Costruiscilo dal primo giorno, non quando arriva la lettera dell'Agenzia.
I tre errori più comuni
- Sottovalutare i giorni all'estero. Trasferte frequenti presso la sede del datore erodono il conteggio dei 183 giorni: vanno monitorate con precisione, non stimate a fine anno.
- Confondere residenza fiscale e regime. Prima ancora del regime, il rientro sposta la tua residenza fiscale in Italia: l'intero reddito mondiale diventa imponibile qui. Il regime riduce la base imponibile del reddito di lavoro prodotto in Italia, ma la pianificazione va fatta sull'insieme.
- Ignorare il rapporto con il datore. Se rientri continuando a lavorare per lo stesso datore (o gruppo) per cui lavoravi all'estero, il requisito di residenza estera pregressa sale da 3 a 6 o 7 anni. È il punto che fa saltare più pratiche di qualsiasi altro.
Per il quadro completo dei requisiti — anni all'estero, qualificazione, permanenza minima in Italia — trovi tutto nella guida completa al Rientro dei Cervelli. E se vuoi una stima del beneficio, il calcolatore del risparmio fiscale usa le aliquote IRPEF 2026 aggiornate.
Stai valutando il rientro in smart working?
È la casistica più controllata dall'Agenzia delle Entrate — e quella dove la preparazione fa la differenza. Verifichiamo insieme requisiti, conteggio dei giorni e documentazione, prima del trasferimento.
Fonti
- Agenzia delle Entrate — Scheda "Lavoratori impatriati – nuovo regime (dal periodo d'imposta 2024)"
- Risposta a interpello n. 2/2026 — Lavoro da remoto per società estera
- Art. 5, D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 — Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati