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Blog · Aggiornato al 9 luglio 2026

Regime Impatriati e smart working per un datore estero: quando si può

Rientri in Italia ma continui a lavorare da remoto per la tua azienda all'estero? Il regime si applica — a precise condizioni.

📋 In sintesi

• Sì, puoi applicare il Regime Impatriati lavorando in smart working per un datore estero
• Condizione chiave: l'attività va svolta dal territorio italiano per più di 183 giorni l'anno
• Conta da dove lavori, non dove ha sede l'azienda (Risposta AdE n. 2/2026)
• Se il datore estero non opera come sostituto d'imposta, l'agevolazione si recupera in dichiarazione dei redditi
• La documentazione del luogo di lavoro è la tua assicurazione in caso di controllo

Il caso: rientro in Italia, lavoro all'estero

È lo scenario più frequente tra chi ci contatta: anni di carriera a Londra, Berlino o Amsterdam, l'azienda concede il full remote, e nasce l'idea — rientrare in Italia mantenendo il contratto estero. La domanda che segue è sempre la stessa: posso applicare il Regime Impatriati anche se il mio datore di lavoro non è italiano?

La risposta è sì, e oggi poggia su basi solide. Ma le condizioni vanno capite bene, perché è proprio su questa casistica che l'Agenzia delle Entrate ha concentrato i controlli degli ultimi anni.

La regola: conta il luogo della prestazione, non la sede del datore

L'art. 5 del D.lgs. 209/2023 richiede che l'attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio italiano — in pratica, più di 183 giorni l'anno. La norma non richiede in alcun modo che il datore di lavoro sia italiano o abbia una struttura in Italia.

Con la Risposta a interpello n. 2/2026, l'Agenzia delle Entrate ha confermato questo principio nel caso di un lavoratore rientrato in Italia con contratto a tempo indeterminato per una società estera e possibilità di lavoro da remoto: il criterio di collegamento è la territorialità della prestazione. Se lavori dalla tua abitazione in Italia per oltre metà dell'anno, il requisito è soddisfatto — indipendentemente da dove abbia sede l'azienda. Nello stesso senso si era già espresso l'interpello n. 82/2026 sulla continuità del rapporto di lavoro con il datore estero, e la linea è coerente con i chiarimenti resi già sotto il vecchio regime (Risposta n. 596/2021 e Circolare n. 33/E del 2020).

Il nodo pratico: chi applica lo sconto in busta paga?

Con un datore italiano, il regime si attiva con una comunicazione scritta e lo sconto arriva direttamente in busta paga: il datore, come sostituto d'imposta, calcola le ritenute solo sulla quota imponibile ridotta.

Con un datore estero senza stabile organizzazione in Italia, questo meccanismo non esiste: nessuno applica ritenute italiane. La conseguenza operativa, confermata dalla stessa Risposta n. 2/2026, è che l'agevolazione si fa valere autonomamente in dichiarazione dei redditi: dichiari il reddito estero indicando la quota imponibile ridotta al 50% (o al 40% con figli minorenni). Attenzione al flusso di cassa: durante l'anno percepisci lo stipendio lordo secondo le regole del Paese del datore, e il beneficio si concretizza in sede dichiarativa — un aspetto da pianificare, anche rispetto a eventuali ritenute estere e ai crediti d'imposta.

⚠️

Il fascicolo documentale è tutto. In caso di controllo dovrai dimostrare di aver lavorato dall'Italia per più di 183 giorni: contratto con clausola di remote working, registri presenze o timesheet, biglietti aerei, utenze, badge di coworking. Costruiscilo dal primo giorno, non quando arriva la lettera dell'Agenzia.

I tre errori più comuni

Per il quadro completo dei requisiti — anni all'estero, qualificazione, permanenza minima in Italia — trovi tutto nella guida completa al Rientro dei Cervelli. E se vuoi una stima del beneficio, il calcolatore del risparmio fiscale usa le aliquote IRPEF 2026 aggiornate.

Stai valutando il rientro in smart working?

È la casistica più controllata dall'Agenzia delle Entrate — e quella dove la preparazione fa la differenza. Verifichiamo insieme requisiti, conteggio dei giorni e documentazione, prima del trasferimento.

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Fonti

Avv. Marco Mesina

di Avv. Marco Mesina
Avvocato tributarista, Ordine di Milano. Specializzato in fiscalità internazionale e regimi per chi rientra in Italia. Scopri la consulenza →