Blog · Prassi 2026 · Pubblicato il 30 ottobre 2026

Proroga del Regime Docenti e Ricercatori: figli nati dopo il rientro sì, casa in donazione no

Due chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel 2026 ridisegnano la durata dell'agevolazione dell'art. 44 D.L. 78/2010. Ecco cosa cambia, e un dettaglio sul vecchio regime impatriati che vale cinque anni per chi è rientrato nella primavera del 2019.

In sintesi

• Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026: la proroga per figli è progressiva e dinamica. Chi rientra senza figli e ne ha uno entro i primi sei periodi d'imposta passa a 8 anni; un secondo figlio entro gli 8 porta a 11; un terzo entro gli 11 porta a 13
• Contano i figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo
• Risposta n. 190 del 2026: l'immobile ricevuto in donazione non dà diritto alla proroga. Serve un acquisto a titolo oneroso, in piena proprietà
• Vecchio regime impatriati: chi ha trasferito la residenza tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019 ha diritto al secondo quinquennio senza aspettare il decreto del Fondo Controesodo, mai emanato

Da dove nasce la questione

Il Regime per Docenti e Ricercatori dura, nel caso base, sei periodi d'imposta: l'anno del rientro e i cinque successivi (quattro per chi è rientrato prima del 2020). Il comma 3-ter dell'art. 44 D.L. 78/2010, introdotto dal Decreto Crescita del 2019, allunga il periodo a 8, 11 o 13 anni in presenza di figli, oppure a 8 anni se il docente o ricercatore diventa proprietario di un'unità immobiliare residenziale in Italia.

La norma però non diceva due cose: se i figli dovessero esistere già al momento del rientro, e con quale titolo l'immobile dovesse essere acquisito. Nel 2026 l'Agenzia delle Entrate ha risposto a entrambe le domande, in direzioni opposte.

Proroga per figli: conta quando nascono, non quando rientri

Con la Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 l'Agenzia parte dal testo: per l'immobile la norma fissa una finestra temporale ("successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti"), per i figli no. Da questa asimmetria l'Agenzia ricava che la proroga per figli è progressiva: si può allungare il periodo agevolato anche se al rientro non si hanno figli e l'evento si verifica durante la fruizione del regime.

SituazioneDurata totaleCondizione temporale
Nessun figlio, nessun immobile6 anni—
Primo figlio8 anniNato o a carico entro i primi 6 periodi d'imposta
Secondo figlio11 anniEntro gli 8 periodi d'imposta
Terzo figlio13 anniEntro gli 11 periodi d'imposta

Due precisazioni che spesso sfuggono. La prima: la norma parla di figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. Un figlio maggiorenne fiscalmente a carico conta. La seconda: ogni gradino va raggiunto prima della scadenza del gradino precedente. Chi ha il secondo figlio al nono anno, quando il regime è già terminato agli otto, non può riaprirlo.

Questa lettura vale per chi ha trasferito la residenza fiscale dal periodo d'imposta 2020. Chi è rientrato prima resta nella disciplina precedente, con quattro anni di durata e senza proroghe.

Immobile in donazione: la proroga non spetta

Il caso della Risposta n. 190 del 2026 è concreto: un ricercatore rientrato in Italia nel dicembre 2020 riceve in donazione un immobile allo stato grezzo, lo completa a proprie spese e vi stabilisce la dimora abituale nel giugno 2022. Chiede se questo gli dia diritto alla proroga a 8 anni, osservando che la norma dice "diventino proprietari" senza qualificare il titolo.

L'Agenzia risponde di no. Il ragionamento passa per la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, che per il vecchio regime impatriati (art. 16, comma 3-bis, D.lgs. 147/2015) aveva già chiarito che l'immobile deve essere acquisito "a titolo oneroso", in piena proprietà al 100% dall'atto, perché la proroga premia "un comportamento attivo da parte del contribuente intenzionato a radicare la propria residenza". Data l'identità di ratio e la sovrapponibilità delle due disposizioni, lo stesso criterio si applica all'art. 44.

Cosa resta escluso. Donazione, successione, nuda proprietà, usufrutto, acquisto in comproprietà parziale. E, stando alla risposta, non rileva neppure che il contribuente abbia sostenuto i lavori per rendere abitabile l'immobile ricevuto: l'Agenzia non entra nel tema, ma la conclusione lo esclude di fatto. Per la proroga serve un atto di compravendita.

Un'osservazione, per chi si trovasse nella stessa situazione: la norma non contiene il requisito dell'onerosità, che l'Agenzia aggiunge in via interpretativa richiamando la ratio. In sede di interpello era difficile attendersi un esito diverso; in un eventuale contenzioso la tesi del contribuente resta sostenibile. È però una strada da valutare caso per caso, e di certo non si può contare sulla proroga in fase di pianificazione.

In coda: la finestra di primavera 2019 del vecchio regime impatriati

La stessa Risoluzione 8/E chiude una questione rimasta aperta per anni sul vecchio regime impatriati. Chi ha trasferito la residenza fiscale in Italia tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019 ha diritto al secondo quinquennio agevolato (figli o immobile) alle stesse condizioni di chi è rientrato dal 2020, senza che serva il decreto ministeriale del Fondo Controesodo, mai emanato e la cui norma è stata abrogata nel 2024.

Per questa platea il primo quinquennio si è chiuso nel 2023 e il secondo copre il 2024-2028. Chi non ha applicato il regime nelle dichiarazioni relative al 2024 e al 2025, per prudenza o perché in attesa del decreto, può presentare una dichiarazione integrativa a favore per quelle annualità, applicando il regime e recuperando le maggiori imposte versate. Resta invece esclusa per questa finestra la percentuale maggiorata del 70%, perché lì il vincolo del decreto era espresso nella legge.

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Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026 — Estensione del periodo agevolabile per impatriati e ricercatori
  • Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 190 del 2026 — Immobile ricevuto in donazione e comma 3-ter dell'art. 44
  • Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, par. 3.2
  • Art. 44, commi 3 e 3-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78; art. 5 D.L. 34/2019; art. 13-ter D.L. 124/2019; art. 45 D.L. 19/2024
Avv. Marco Mesina

di Avv. Marco Mesina
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